| Prot. /2010 del 26/07/2010 Destinatari: Tutte le aziende Area aziendale: Lavoro e Previdenza | |
| 20/2010/L - INPS: distacco comunitario | |
| In breve Emanate dall’INPS le circolari relative alle nuove regole sul distacco comunitario. |
| Dal 1° maggio 2010, sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea (1). L’INPS (2) ha, recentemente, esaminato la normativa in questione. Innanzitutto, l’Istituto ha evidenziato il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile, in base al quale le persone destinatarie della normativa comunitaria sono soggette alla legislazione di un solo Stato (3). Per la concreta applicazione di tale principio, i regolamenti stabiliscono alcuni criteri che, con riferimento alle diverse fattispecie, consentono di individuare la legislazione da applicare. Secondo il principio della territorialità (c.d. lex loci laboris), i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato, anche nel caso in cui i lavoratori medesimi abbiano la residenza in un altro Stato membro o l’impresa/datore di lavoro abbia la sede legale o la sede dell’attività in uno Stato diverso. Tuttavia, anche la nuova normativa comunitaria in parola contempla il distacco di lavoratori dipendenti o autonomi, quale eccezione a tale principio (4). Nello specifico, la persona che svolge un’attività subordinata in uno Stato membro, alle dipendenze di un datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività in tale Stato, può essere distaccata in un altro Stato membro e rimanere soggetta alla legislazione del primo Stato (principio della personalità) se: - l’attività lavorativa, nello Stato di destinazione, sia svolta dal lavoratore per conto del datore di lavoro da cui normalmente dipende; - la durata prevedibile dell’attività non sia superiore a ventiquattro mesi (in precedenza erano dodici); - la persona non venga inviata in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del periodo massimo di ventiquattro mesi. Si sottolinea che il regolamento di applicazione (5) prevede quanto segue: per “persona che esercita un’attività subordinata”, nel senso sopra indicato, si intende anche una persona assunta nella prospettiva del distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, il lavoratore interessato fosse già soggetto alla legislazione dello Stato membro, in cui il suo datore di lavoro è stabilito. L’INPS precisa che un lavoratore può, quindi, essere assunto per essere distaccato e la data di assunzione può coincidere con l’inizio del distacco, purché il lavoratore, prima dell’assunzione finalizzata al distacco, risulti iscritto al regime assicurativo dello Stato membro di provenienza da almeno un mese. Per il mantenimento della legislazione dello Stato membro di invio è, inoltre, indispensabile che il datore di lavoro, di norma, svolga attività sostanziali sul territorio dello Stato in cui ha stabilito la propria sede. Al fine di determinare la sussistenza di tale requisito è necessario che l’istituzione competente dello Stato membro di invio, valuti una serie di elementi, caratterizzanti l’attività del datore di lavoro e la natura delle attività svolta, prendendo a riferimento, chiarisce l’Inps, un periodo indicativo di almeno due mesi. Essenziali per la liceità del distacco sono inoltre le condizioni seguenti: a) l’attività svolta dal lavoratore nello Stato di destinazione deve essere esercitata per conto del datore di lavoro che lo ha distaccato; deve, cioè, mantenersi, per tutto il periodo del distacco, un legame diretto tra lavoratore e datore di lavoro; b) deve trattarsi di un’attività limitata nel tempo, considerando che il distacco, di norma, non può essere superiore a 24 mesi; c) il lavoratore non deve essere inviato in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del distacco, avendo riferimento alle mansioni specifiche del lavoratore distaccato e dei lavoratori già distaccati nello stesso Stato membro, nei due anni che precedono il rilascio dell`attestazione relativa alla legislazione applicabile. L’Istituto precisa, altresì, che, in considerazione delle caratteristiche peculiari del contratto di apprendistato, l’apprendista, in linea di principio, non può essere distaccato, salva l’ipotesi in cui l’esercizio dell’attività all’estero rientri nel programma di formazione ed, in tal caso, il datore di lavoro dovrà fornire idonea documentazione comprovante la continuazione dell’attività formativa all’estero, secondo le modalità previste dalla normativa italiana (registrazione delle ore, presenza di un tutor ecc.). Ai sensi di quanto prescritto dalla Decisione comunitaria (6), allegata alla circolare INPS in commento, viene evidenziato che la temporanea sospensione dal lavoro, da parte del lavoratore distaccato, dovuta a ferie, malattia, corsi di formazione presso l’impresa distaccante etc., non costituisce un`interruzione del periodo di distacco che possa consentirne il prolungamento oltre la data inizialmente fissata. Pertanto, un’estensione del distacco che tenga conto dei periodi di sospensione non potrà essere autorizzata. L’interruzione del distacco è, invece, determinata dal rientro del lavoratore nello Stato di provenienza prima del termine previsto e, in tal caso, il lavoratore e/o il datore di lavoro devono informare della cessazione anticipata l’istituzione competente dello Stato membro di provenienza, alla quale deve farsi riferimento anche quando il lavoratore, durante il periodo di distacco, venga assegnato o trasferito a un’altra impresa nello Stato di provenienza. Si precisa, inoltre, che, nel caso di distacchi consecutivi nello stesso Stato membro, il secondo sarà considerato separato solamente se viene rispettato un periodo di interruzione di almeno due mesi. Peraltro, i distacchi consecutivi in Stati membri diversi danno, in ogni caso, origine a un nuovo distacco. Come è noto, le nuove disposizioni comunitarie hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi, con conseguente abrogazione delle disposizioni riguardanti la proroga del distacco (7). Tuttavia, qualora per particolari esigenze, la durata del distacco debba essere prorogata, è consentito agli organismi competenti degli Stati membri interessati (che per l’Inps sono le Direzioni regionali) di stipulare, per alcune persone o categorie, accordi in deroga. L’Istituto esamina, infine, l’ipotesi in cui un lavoratore eserciti un’attività subordinata, contemporaneamente, in due o più Stati membri. L’INPS (8), a fronte dell’estensione del periodo di distacco da dodici a ventiquattro mesi, ha predisposto il nuovo formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato), pubblicato dai competenti organismi comunitari e sostitutivo del formulario E 101, mentre, eccezioni a parte, il formulario E 102 è stato abolito. I nuovi regolamenti non si applicano a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, Paesi per i quali continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni CE e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102. Si segnala, infine, che l’Inps (9), in ottemperanza alla richiesta di diffusione da parte della Commissione europea, ha fornito i link per accedere a portali e siti web contenenti informazioni sulla nuova regolamentazione comunitaria e sulle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale. I testi delle circolari in parola, sono allegati alla presente notizia on line sul nostro sito Internet www.assindustria.lu.it alla pagina Notiziario e circolari. |
| Circolari INPS.zip | |
| Riferimenti ad altri documenti interni: | |
| 13/2010/L/7 del 27 aprile 2010 ( | |
| Note: | |
| (1) Titolo II Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e titolo II Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21), esaminati nel prg. 13/2010/L/7 del 27 aprile 2010. (2) Circolare n. 83 del 1° luglio 2007. (3) Art. 11 del Regolamento n. 883/2004. (4) Art. 12 del Regolamento n. 883/2004. (5) Regolamento CE n. 987 del 16 settembre 2009. (6) Decisione comunitaria n. A2 del 12 giugno 2009 allegata alla circolare INPS n. 83/2010. (7) Previste dall’art. 14 del Regolamento n. 1408/1971. (8) Circolare n. 99 del 2 luglio 2010. (9) Circolare n. 98 del 21 luglio 2010. | |
| Referente: Stefano Legnaioli | |