| Prot. /2010 del 01/02/2010 Destinatari: Tutte le aziende Area aziendale: Fisco e Diritto d'impresa | |
| 4/2010/T - IVA: modelli dichiarazione anno 2009 | |
| In breve È stata approvata la versione definitiva delle istruzioni e dei modelli di dichiarazione IVA 2010 relativi all’anno 2009. La dichiarazione annuale Iva va presentata solo per via telematica entro il 30 settembre 2010, sia per la dichiarazione autonoma, sia per quella unificata in UNICO 2010. |
| Sul sito internet dell’Associazione (www.assindustria.lu.it) alla voce “Modulistica e Documenti”, nella sezione “Tributaria”, sono reperibili i seguenti modelli definitivi: - modello IVA 2010 (concernente l’anno 2009); - modello IVA Base/ 2010 (concernente l’anno 2009); - modello VR/2010 (per effettuare la richiesta di rimborso del credito IVA relativo all’anno 2009); - modello IVA 26LP/2010 (prospetto delle liquidazioni periodiche delle società controllanti); - modello IVA 74bis (relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa). Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Nel 2010 la dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno 2009, deve essere presentata, in via autonoma (cioè in forma non unificata in UNICO) soltanto da alcune categorie di contribuenti: - le società di capitali e gli enti soggetti all’IRES con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2009; - le società controllanti e controllate che effettuano la liquidazione dell’Iva di gruppo; - i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., che abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo; - i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa; - i rappresentanti fiscali per conto dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; - i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972; - particolari soggetti (ad es. i venditori “porta a porta”), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione, unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP; - i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta. Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale ovvero chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale. In tal modo i contribuenti potranno, in base alle nuove regole (1), compensare tale credito, per importi superiori a 10.000 euro, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione in parola. La dichiarazione IVA annuale (modello IVA/2010) va presentata in via autonoma o congiunta in UNICO entro il 30 settembre 2010. Inoltre, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il prossimo 16 marzo 2010, (se l’importo supera 10,33 euro). In alternativa, i contribuenti tenuti alla presentazione unificata in UNICO, possono effettuare il versamento entro il più ampio termine del 16 giugno (o del 16 luglio) con maggiorazione. Tra le innovazioni di questo modello si segnala: - nel frontespizio l'indicazione della residenza anagrafica e del domicilio fiscale sono riservate adesso solo a coloro che risiedono all'estero. È stato poi eliminato il campo "codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione" destinato ai non residenti che operavano in Italia sia mediante stabile organizzazione sia tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale; dal 26 settembre 2009, infatti, non è più possibile, per i non residenti, avere due posizioni Iva in Italia; - all'interno del quadro VA è stato cancellato il rigo VA42 riservato all'adeguamento Iva agli studi di settore, dati che adesso andranno indicati all'interno del modello Unico; - nel quadro VE, è stato introdotto un campo specifico (VE36) per l'esposizione delle operazioni a esigibilità differita (2); sono stati istituiti più campi interni al rigo VE30 per la ripartizione dell’ammontare delle operazioni imponibili che concorrono alla formazione del plafond (campo 1 esportazioni, campo 2 cessioni intracomunitarie, campo 3 prestazioni intracomunitarie, campo 4 cessioni verso san Marino); - nel quadro VF, dove sono stati previsti nuovi campi per l'esposizione dettagliata degli acquisti intracomunitari, delle importazioni e degli acquisti da San Marino (nel 2009 evidenziati nella sezione 3 del quadro VA) e una sezione per la determinazione dell'imposta detraibile, dove indicare alcuni dei dati contenuti nel quadro VG (quest'anno soppresso) del modello Iva 2009, che sostanzialmente era riservato ai soggetti destinatari dei regimi speciali Iva; - il nuovo riquadro per l’eventuale sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'organo di controllo contabile, al fine di legittimare (in alternativa al visto di conformità) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale per un importo superiore ai 15.000 euro. Segnaliamo, infine, l’introduzione del nuovo modello Iva base. Debutta nel 2010 il modello base, versione semplificata di quello ordinario composta da soli tre fogli, utilizzabile dai contribuenti Iva tenuti a presentare la dichiarazione unificata, che possono quindi compilare solo i quadri di loro interesse e allegare il modello a Unico. Possono usarlo i contribuenti Iva (persone fisiche e non) che nel 2009 non hanno effettuato operazioni con l'estero, né acquisti senza applicazione dell'Iva utilizzando l'istituto del plafond (esportatori abituali), non hanno adottato i regimi speciali Iva (ad esempio, agricoltori e agenzie di viaggio), non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. In ogni caso, il modello non può essere compilato dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi, dai non residenti che operano nel territorio italiano mediante stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificazione diretta, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori che presentano la dichiarazione per conto dei soggetti sottoposti a procedura concorsuale, dai soggetti che hanno aderito alla liquidazione dell'Iva di gruppo. Il modello base è così strutturato: a) versione ridotta del quadro VA del modello ordinario, dal quale sono stati eliminati i dati che riguardano la partecipazione a operazioni straordinarie, le società di gestione del risparmio ,eccetera; b) versione alleggerita del quadro VE, dove è stata soppressa la sezione 1 riservata agli agricoltori che adottano il regime speciale; c) quadro VF dedicato agli acquisti effettuati e per calcolare l'Iva ammessa in detrazione; d) versione ridotta del quadro VJ riservata alle operazioni interne con applicazione del reverse charge; e) quadro VH per indicare il riepilogo delle liquidazioni eseguite nel corso dell'anno; f) quadro VL e VT del modello Iva annuale. Per il modello base valgono gli stessi termini e le modalità di presentazione fissati per quello ordinario. |
| Note: | |
| (1) Art. 10 del DL n. 78/2009. (2) Effettuate ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 185/2008 (cd. Iva per cassa). | |
| Referente: Fausto Sturlini | |