Prot. /2010 del 05/01/2010
Destinatari: Tutte le aziende
Area aziendale: Fisco e Diritto d'impresa



1/2010/T - IVA: territorialità prestazioni di servizi – chiarimenti

In breve
Dal 1° gennaio 2010 sono in vigore le nuove regole comunitarie per individuare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi ai fini Iva.

L’Agenzia delle Entrate (1) fornisce precisazioni sulle disposizioni contenute nella Direttiva comunitaria sui Servizi (2) in merito alla nuova disciplina sulla rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2010. In attesa dell'approvazione del decreto legislativo che recepisce nell'ordinamento nazionale le norme comunitarie, l'Agenzia fornisce le prime indicazioni per una corretta applicazione delle nuove regole dal 1° gennaio 2010. L’Amministrazione finanziaria ritiene che alcune disposizioni contenute nella Direttiva comunitaria risultano sufficientemente dettagliate e pertanto sono suscettibili di immediata applicazione a prescindere dalla formale emanazione del suddetto decreto legislativo.
Le principali novità possono essere così sintetizzate:
- la modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi di imposta. Si passa, infatti, dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio generale di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore;
- la conferma di talune deroghe già esistenti riguardanti:
      a) le prestazioni di servizi relativi ad immobili;
      b) le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili;
      c) le prestazioni di trasporto passeggeri;
- l’introduzione di nuove deroghe con riferimento alle prestazioni di ristorazione e catering, nonché alla locazione a breve termine dei mezzi di trasporto;
- la conferma di talune deroghe vigenti, limitatamente ai servizi resi a privati consumatori, relative a prestazioni di servizi:
      a) di intermediazione;
      b) di trasporto di beni;
      c) relative a beni immobili materiali;
      d) di telecomunicazione, tele radiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici;
- ampliamento della definizione di soggetto passivo Iva ai fini dell’individuazione della territorialità dei servizi, che comporta che siano considerati tali anche gli enti non commerciali anche quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale e gli enti non commerciali che non svolgono alcuna attività commerciali, ma che risultano già identificati ai fini Iva;
- applicazione del principio in base al quale il committente del servizio nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell’Iva per le prestazioni a lui rese da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva.
Nuove regole di tassazione dei servizi
La Direttiva Servizi ha modificato le regola generale per la territorialità Iva delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi, rendendo di norma tali servizi tassabili nello Stato membro della Comunità in cui è stabilito il destinatario.
Dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi cosiddette generiche (per le quali non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità) rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (3). La Direttiva comunitaria amplia la definizione di soggetto passivo ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi. Dal 2010, infatti, sono considerati tali anche gli enti, soggetti passivi, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, nonché gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale ma che sono comunque titolari di numero di partita Iva, avendo effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 10mila euro (4).
Di contro, i servizi generici resi a consumatori privati o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C) continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (5).
L’Agenzia fornisce una elencazione delle prestazioni che dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi tassabili ai fini Iva in relazione al luogo di stabilimento del committente, tenuto conto dei profili di diversità che presentano rispetto alle regole vigenti nel 2009. Devono considerarsi rilevanti in Italia se resi a soggetti passivi stabiliti in Italia:
- i servizi generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;
- le prestazioni di trasporto di beni (nazionali, intracomunitari ed internazionali);
- le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci);
- le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese ed indipendentemente dall’uscita fisica dei beni dallo Stato al termine della prestazione;
- le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;
- le locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto;
- le seguenti prestazioni di servizi (6) indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:
      - derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
      - relative a cessione di diritti immateriali, royalties, diritti di autore e simili;
      - pubblicitarie;
      - consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
      - elaborazione e fornitura di dati e simili;
      - interpreti e traduttori;
      - telecomunicazione, radiodiffusione e televisione;
      - prestazioni rese tramite mezzi elettronici;
      - operazioni bancarie, finanziarie e assicurative,
      - prestiti di personale;
      - concessione di accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica;
      - cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

Le predette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o extracomunitari, sono considerati fuori dal campo di applicazione dell’Iva, per carenza del requisito territoriale.
Deroghe alle regole generali di tassazione dei servizi
In deroga ai principi generali suddetti, la Direttiva Servizi ha introdotto delle deroghe per alcune categorie di prestazioni. In particolare, sono previste deroghe:
- alcune già esistenti, che comportano l'applicazione degli stessi criteri sia per le prestazioni rese a soggetti passivi sia a committenti privati. Le prestazioni di servizi relativi a immobili si considerano rilevanti in Italia quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato. Le prestazioni di trasporto passeggeri rilevano in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. I servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, quali fiere ed esposizioni, si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte;
- altre, nuove, sia per le prestazioni rese a soggetti passivi sia a privati consumatori. I servizi di ristorazione, catering si considerano tassabili in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato. La locazione, anche finanziaria, il noleggio a breve termine (7) dei mezzi di trasporto si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato;
- altre ancora, già vigenti, per prestazioni rese a privati consumatori. L’intermediazione in nome e per conto del cliente segue il criterio del luogo dove l’operazione oggetto di intermediazione è effettuata. Il trasporto di beni diversi dal trasporto intracomunitario è tassato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. Il trasporto intracomunitario di beni è tassato in Italia quando il luogo di partenza è ivi situato. Le prestazioni di servizi su beni mobili materiali quali la lavorazione, accessorie ai trasporti (carico, scarico e movimentazioni) sono tassate in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato. Le telecomunicazione, teleradiodiffusione, sono tassate in Italia anche se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità quando il committente è stabilito nel territorio dello Stato. I servizi resi tramite mezzi elettronici sono tassati in Italia anche se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è stabilito nel territorio dello Stato;
- nuova regola particolare, infine, per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto resa a privati consumatori. Nella locazione, leasing, noleggio e simili a lungo termine di mezzi di trasporto si applica il criterio generale del luogo del prestatore assieme al criterio di utilizzo del servizio: rilevano in Italia le prestazioni rese da soggetti passivi italiani, escluse quelle utilizzate fuori della Comunità europea; non sono rilevanti le prestazioni rese da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, tranne quelle utilizzate in Italia (che invece sono soggette ad Iva).
Obblighi dei contribuenti
La Direttiva introduce in maniera generalizzata il principio dell'inversione contabile, in base al quale il committente nazionale, soggetto passivo Iva, deve provvedere a tutti gli adempimenti (fatturazione, registrazione, ecc.) relativi all'applicazione dell'Iva riguardo alle prestazioni di servizio ricevute da un soggetto passivo non residente e territorialmente rilevanti in Italia. Tale regola non si applica per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni in Italia. In sostanza, se il soggetto passivo non residente possiede in Italia una stabile organizzazione per il cui tramite effettua o riceve operazioni in Italia, gli adempimenti Iva sono esercitati dalla stabile organizzazione.
Il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non è un soggetto passivo Iva. In tal caso, pertanto, il soggetto non residente deve adempiere agli obblighi Iva procedendo ad identificarsi direttamente ovvero a nominare un rappresentante fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che la Direttiva Iva impone l’obbligo ai soggetti passivi comunitari che prestano servizi nei confronti di soggetti passivi identificati ai fini Iva in altri Stati membri della Comunità europea di riepilogare tali prestazioni negli elenchi Intrastat. Tale obbligo non riguarda le prestazioni di servizi che non risultano soggette ad Iva nel Paese in cui l’operazione è territorialmente rilevante.

La circolare in commento è riportata in allegato alla presente notizia on-line sul nostro sito Internet www.assindustria.lu.it, alla pagina Notiziario e Circolari.



Allegati
circ 58 servizi.pdf

Riferimenti ad altri documenti interni:
30/2009/T/2 del 21 dicembre 2009

Note:
(1) Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009.
(2) Dir. N. 2008/8/CE.
(3) Cd. Criterio del luogo del committente previsto dall’art. 44 della Dir. N. 2006/112/CE (Direttiva Iva).
(4) Art. 38 del D.L. n. 331/1993.
(5) C.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’art. 45 della Direttiva Iva.
(6) Già disciplinati dall’art. 7, c. 4, lett. D) del DPR n. 633/1972.
(7) Per breve termine si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a 30 giorni, e per quanto riguarda i natanti, non superiore a 90 giorni.

Referente: Fausto Sturlini

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