| Prot. /2010 del 02/02/2010 Destinatari: Tutte le aziende Area aziendale: Lavoro e Previdenza | |
| 4/2010/E - Autotrasporto: assenze conducenti – chiarimenti | |
| In breve Forniti chiarimenti in merito alla corretta compilazione del modulo di attestazione delle assenze dei conducenti. |
| La Commissione Europea (1) ha predisposto un nuovo modulo di attestazione delle assenze dei conducenti di veicoli assoggettati all’obbligo del cronotachigrafo, tenuti, pertanto, al rispetto dei tempi di guida e di riposo. Tale obbligo riguarda sia il trasporto in conto terzi che quello in conto proprio. I Ministeri dell'Interno e dei Trasporti hanno fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta compilazione del modulo in esame (2). In accordo con quanto stabilito nelle linee guida diramate dalla Commissione Europea (3), viene precisato che, le assenze per cassa integrazione, sciopero o serrata, devono essere giustificate contrassegnando la casella del modulo “in congedo o recupero”. È data facoltà alle imprese che effettuano operazioni di trasporto in ambito nazionale e solo nel caso di assenze dalla guida per cassa integrazione, sciopero o serrata, di non compilare il modulo comunitario, ma di fornire al conducente idonea documentazione, da portare a bordo del veicolo e da esibire ad ogni controllo: comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di Cig ovvero la corrispondente dichiarazione rilasciata dagli enti previdenziali. La Commissione Europea, chiarisce poi, nelle citate Linee guida che: “… in nessun caso può essere richiesto alcun tipo di modulo che attesti i periodi di riposo giornaliero o settimanale”. Questi periodi, infatti sono registrati, a cura del conducente, direttamente dall’apparecchio di controllo. Il modulo deve essere tenuto a bordo del veicolo, per un periodo di 28 giorni, mentre l’impresa ha l’obbligo di conservarlo in sede per un anno, diversamente, ed in entrambi i casi, è prevista la sanzione amministrativa da € 143,00 a € 570,00. I soggetti coinvolti nella predetta violazione, sono invitati ad esibire la documentazione mancante nei 30 giorni successivi all’accertamento, altrimenti è prevista l’ulteriore sanzione amministrativa da € 389,00 a € 1.559,00. In ogni caso le violazioni di cui sopra sono segnalate all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell’impresa, per le opportune verifiche sulla regolarità dell’attività dei lavoratori mobili (4). La decisione CE sopra ricordata con il modulo allegato, le linee guida della Commissione Europea e la circolare interministeriale sono riportati in allegato alla presente notizia on line sul nostro sito Internet www.assindustria.lu.it alla pagina Notiziario e circolari. |