Prot. /2010 del 02/02/2010
Destinatari: Tutte le aziende
Area aziendale: Lavoro e Previdenza



4/2010/E - Autotrasporto: assenze conducenti – chiarimenti

In breve
Forniti chiarimenti in merito alla corretta compilazione del modulo di attestazione delle assenze dei conducenti.

La Commissione Europea (1) ha predisposto un nuovo modulo di attestazione delle assenze dei conducenti di veicoli assoggettati all’obbligo del cronotachigrafo, tenuti, pertanto, al rispetto dei tempi di guida e di riposo. Tale obbligo riguarda sia il trasporto in conto terzi che quello in conto proprio.
I Ministeri dell'Interno e dei Trasporti hanno fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta compilazione del modulo in esame (2).
In accordo con quanto stabilito nelle linee guida diramate dalla Commissione Europea (3), viene precisato che, le assenze per cassa integrazione, sciopero o serrata, devono essere giustificate contrassegnando la casella del modulo “in congedo o recupero”.
È data facoltà alle imprese che effettuano operazioni di trasporto in ambito nazionale e solo nel caso di assenze dalla guida per cassa integrazione, sciopero o serrata, di non compilare il modulo comunitario, ma di fornire al conducente idonea documentazione, da portare a bordo del veicolo e da esibire ad ogni controllo: comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di Cig ovvero la corrispondente dichiarazione rilasciata dagli enti previdenziali.
La Commissione Europea, chiarisce poi, nelle citate Linee guida che: “… in nessun caso può essere richiesto alcun tipo di modulo che attesti i periodi di riposo giornaliero o settimanale”. Questi periodi, infatti sono registrati, a cura del conducente, direttamente dall’apparecchio di controllo.
Il modulo deve essere tenuto a bordo del veicolo, per un periodo di 28 giorni, mentre l’impresa ha l’obbligo di conservarlo in sede per un anno, diversamente, ed in entrambi i casi, è prevista la sanzione amministrativa da 143,00 a 570,00. I soggetti coinvolti nella predetta violazione, sono invitati ad esibire la documentazione mancante nei 30 giorni successivi all’accertamento, altrimenti è prevista l’ulteriore sanzione amministrativa da 389,00 a 1.559,00.
In ogni caso le violazioni di cui sopra sono segnalate all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell’impresa, per le opportune verifiche sulla regolarità dell’attività dei lavoratori mobili (4).
La decisione CE sopra ricordata con il modulo allegato, le linee guida della Commissione Europea e la circolare interministeriale sono riportati in allegato alla presente notizia on line sul nostro sito Internet www.assindustria.lu.it alla pagina Notiziario e circolari.



Allegati
Decisione 2009-959-Ue.pdfLinee guida.pdfCircolare interministeriale.pdf

Riferimenti ad altri documenti interni:
1/2009/E/2 del 7 gennaio 2009 (AILU Comunicati Uff.)
27/2008/E/1 del 16 ottobre 2008 (AILU Comunicati Uff.)

Note:
(1) Decisione 2009/959/UE del 14 dicembre 2009.
(2) Circolare 20 gennaio 2010.
(3) Nota orientativa n. 5.
(4) Ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 144/2008

Referente: Stefano Legnaioli

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