ARTICOLO 1
Iscrizione alla Cassa Edile
Le imprese edili operanti nella provincia di Lucca sono tenute, come previsto dall’allegato E) al Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995, a sottoscrivere una domanda d’iscrizione su apposito modulo predisposto dalla Cassa edile e approvato dal Comitato di gestione dell’Ente, da compilare esclusivamente on line collegandosi al sito www.cassaedilelucchese.it. Tale domanda deve essere trasmessa anche in originale su cartaceo alla Cassa edile entro la fine del mese di inizio attività con dipendenti se non sia stata inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata-PEC.
Le imprese sono incaricate anche di compilare in ogni sua parte e di inviare la domanda d’iscrizione degli operai nuovi assunti completa di fotografia, esclusivamente on line collegandosi al sito www.cassaedilelucchese.it, fornendo altresì l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che sarà trasmessa all’Ente a mezzo telefax, unitamente alla dichiarazioni di copia conforme all’originale. L’iscrizione dà diritto all’operaio alle assistenze erogate dalla Cassa in base all’articolo 23 del presente regolamento, nonché alle condizioni di particolare favore riservate dall’Istituto bancario convenzionato con l’Ente.
La Cassa edile a ricevimento delle domande debitamente compilate e sottoscritte, con firma digitale, provvede ad inviare all’azienda un attestato di iscrizione ed agli operai un tesserino di iscrizione con le caratteristiche richieste dalla L. n. 248/2006.
La Cassa edile, nella sua funzione di servizio, non mancherà di segnalare alle aziende, nei modi ritenuti più opportuni, le eventuali carenze delle domande stesse, come di tutte le altre pratiche.
ARTICOLO 2
Denunce mensili dei lavoratori occupati
Le imprese edili operanti nella provincia debbono trasmettere alla Cassa edile, esclusivamente per via telematica e tramite la procedura approvata dal Comitato di Gestione, la modulistica unificata approvata dalla CNCE, costituita dalla denuncia dei lavoratori occupati (Mod. 1) e dall’elenco dei lavoratori occupati (Mod.2), entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
La denuncia lavoratori occupati, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda, dovrà essere trasmessa alla Cassa edile, per posta elettronica certificata, con l’apposizione della firma digitale, o su cartaceo, sempre entro i termini suddetti.
Nel caso in cui nell’elenco dei lavoratori occupati siano presenti dati relativi a malattie o infortuni, l’azienda, per avere diritto al rimborso delle integrazioni erogate, dovrà trasmettere alla Cassa edile il modello di richiesta di rimborso predisposto dalla procedura per l’invio telematico unitamente ai certificati di malattia e/o infortunio relativi, consegnati o trasmessi, anche per mezzo telefax.
Per avere diritto al rimborso, l’azienda deve essere in regola con i versamenti e deve inviare alla Cassa edile il modello di richiesta, con allegati i certificati di cui al comma precedente, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferisce l’evento.
Qualora l’azienda in regola con i versamenti desideri ricevere il rimborso entro il mese, come previsto dal protocollo sul trattamento di malattia e infortunio del Contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’Accordo provinciale del 14 marzo 1988, deve inviare la documentazione suddetta entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferisce l’evento.
ARTICOLO 3
Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte riportate nelle denunce, salvo ogni azione da parte della Cassa edile per il risarcimento dei danni eventualmente sofferti.
In caso di inesatta compilazione dell’elenco dei lavoratori occupati (mod.2), gli importi trascritti a favore degli operai riportati negli elenchi dei lavoratori operai occupati non potranno essere variati in alcun modo successivamente alla liquidazione dell’accantonamento per i mesi interessati alla liquidazione stessa, poiché il cedolino di liquidazione inviato all’operaio costituisce attestato dei dati recepiti. Saranno accettate e registrate soltanto le variazioni utili ai fini dell’accreditamento per il calcolo dell’APE.
ARTICOLO 4
Versamenti alla Cassa edile
I versamenti possono essere effettuati, oltre che con rimessa diretta, anche tramite bonifico bancario secondo quanto verrà stabilito dal Comitato di gestione; per la regolarità del versamento farà fede il timbro postale, se leggibile, o la data apposta dall’istituto bancario, ovvero la data della valuta del bonifico se più favorevole per il beneficiario.
ARTICOLO 5
I contributi dovuti alla Cassa edile devono essere versati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono.
Entro lo stesso termine di cui sopra devono essere versati gli importi della percentuale per ferie e gratifica natalizia relativi alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, quelli relativi alle ore per le quali è previsto il computo dell’accantonamento nonché le somme delle multe disciplinari applicate ai lavoratori durante lo stesso periodo di paga.
Tutti i contributi sono dovuti nelle misure fissate dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale e si applicano sugli elementi della retribuzione dei lavoratori dell’industria edile contrattualmente previsti e, come disposto dall’allegato E) al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 1995, sono correlati e inscindibili tra loro.
ARTICOLO 6
A seguito del versamento, la Cassa edile invierà alle aziende una stampa di controllo relativa al versamento stesso qualora il controllo della denuncia evidenzi una differenza a credito o a debito dell’azienda. Per differenze a credito l’azienda è autorizzata al recupero detraendo tale credito, sino a concorrenza , dai successivi versamenti mensili.
Invece, per differenze a debito dell’azienda per minori contributi od altro, l’azienda stessa provvederà, a ricevimento del controllo di cui trattasi, a corrispondere alla Cassa edile, unitamente al successivo versamento mensile, gli importi mancanti.
In entrambi i casi dovrà essere utilizzato l’apposito rigo (differenze +/- )del modello di denuncia dei lavoratori occupati.
ARTICOLO 7
La Cassa edile può rilasciare, entro trenta giorni dalla richiesta scritta dell’impresa interessata, una dichiarazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui ai precedenti artt. 5 e 6. Il rilascio di tale dichiarazione è subordinato al buon esito degli accertamenti che la Cassa edile effettuerà di volta in volta.
Per quanto concerne le dichiarazioni di regolarità, ai fini delle agevolazioni contributive vigenti, la Cassa edile provvede ad inviare automaticamente l’attestato in parola agli Istituti previdenziali interessati.
Qualora l’azienda desideri comunque ricevere l’attestato di cui trattasi, può farne specifica richiesta all’Ente.
Per il DURC valgono le disposizioni nazionali.
ARTICOLO 8
In caso di tardivo versamento degli importi e delle percentuali di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è dovuta una maggiorazione contributiva nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’INPS nei casi di omissione contributiva assumendo l’anno di 365 giorni. Il Direttore della Cassa edile è autorizzato ad annullare gli addebiti già emessi nel caso in cui l’azienda dimostri per iscritto, anche in momenti successivi, che il versamento è stato effettuato nei termini.
ARTICOLO 9
In caso di parziale pagamento delle somme riportate sui moduli di denuncia mensili ai sensi dell’articolo 2, le somme versate saranno ripartite dall’Ente a norma degli artt. 1193 e 1194 c.c., imputandole cioè, in primo luogo ai versamenti dovuti e alle penalità di cui all’art. 8 e, successivamente, accreditando la rimanenza ai lavoratori in misura proporzionale a quanto dovuto a ciascuno secondo la denuncia di cui sopra.
ARTICOLO 10
Gestione della Cassa edile Presso la Cassa edile sono istituite:
l’anagrafe delle aziende e loro consulenti;
l’anagrafe degli operai iscritti;
tali anagrafi saranno gestite nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza.
ARTICOLO 11
Sulle schede delle singole imprese edili sono riportati gli importi dovuti per ogni mese, risultanti dalle denunce dei lavoratori occupati e quelli versati per contributi, seguendo il tracciato approvato dalla Cassa edile lucchese.
ARTICOLO 12
Sulle schede dei singoli operai sono riportati gli importi dovuti per il contributo di adesione contrattuale provinciale e nazionale, per il trattamento economico di ferie e gratifica natalizia, per l’APE; nonché tutti gli importi versati a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 13
La Cassa edile, a richiesta scritta di ciascuna azienda, deve rilasciare una copia della scheda dei versamenti di cui all’art. 11.
La Cassa edile, a richiesta scritta di ciascun operaio, deve rilasciare una copia della scheda di cui all’art. 12.
Dette schede se richieste durante il bimestre precedente la liquidazione del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia e dell’anzianità professionale edile, saranno rilasciate soltanto dopo le liquidazioni sopra indicate.
Sulle schede dei singoli operai sono riportati i rimborsi delle spese, secondo quanto sarà stabilito dal Comitato di gestione.
ARTICOLO 14
Salvo specifica comunicazione di sospensione dell’attività o contenzioso in atto, la Cassa edile, trascorsi quindici mesi da quello a cui si riferisce l’ultima denuncia, procede d’ufficio alla archiviazione della posizione delle aziende.
Trascorsi quindici mesi dalla data dell’ultimo versamento effettuato dall’azienda per conto di un operaio, la Cassa provvede d’ufficio alla archiviazione della posizione dell’operaio medesimo, salvo quanto previsto dal contratto nazionale ai soli fini dell’APE.
ARTICOLO 15
Alla fine di ogni semestre di esercizio sarà controllata la rispondenza tra gli importi dei versamenti registrati nell’anagrafe operai e gli importi degli accantonamenti delle aziende e confrontati i risultati con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo dagli istituti bancari.
ARTICOLO 16
Gestione del Fondo gratifica natalizia e ferie
La liquidazione della percentuale per ferie e gratifica natalizia verrà effettuata in due rate semestrali; la prima il 18 luglio di ciascun anno per le somme effettivamente incassate per i titoli di cui sopra relative alle denunce sino al 31 marzo precedente; la seconda il 18 dicembre di ciascun anno per le somme effettivamente incassate per gli stessi titoli relative alle denunce sino al 30 settembre, salvo che il 18 luglio ed il 18 dicembre non cadano di sabato o di domenica, nel qual caso la liquidazione sarà spostata al lunedì successivo.
Ferme restando le modalità in atto nei confronti degli iscritti al 31 dicembre 2006, come previste dal regolamento precedente, a partire dal 1 gennaio 2007 i nuovi iscritti dovranno specificare nella domanda di iscrizione la scelta per l’utilizzo della carta ricaribile, fornita gratuitamente dalla Cassa edile lucchese o l’accreditamento in conto corrente di tutti i versamenti destinati ai lavoratori iscritti che sarà senza spese purché si tratti di un conto corrente aperto presso la Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a. secondo la convenzione riservata agli iscritti alla Cassa edile.
Allo scopo di facilitare per quanto possibile la regolarità del pagamento, è fatto obbligo agli operai di comunicare tempestivamente e comunque entro i trenta giorni antecedenti la data delle liquidazioni, gli eventuali cambiamenti di domicilio e, in caso di richiesta di bonifico bancario, la eventuale variazione del conto corrente; in mancanza di comunicazione di variazione in tempo utile, la Cassa edile non sarà ritenuta responsabile per versamento su conto corrente errato.
ARTICOLO 17
Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa edile sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia e ferie rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse o di altre prestazioni, deve essere presentato per scritto dall’operaio alla Cassa, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data del versamento.
Altrettanto vale per le somme corrisposte per APE.
Altrettanto vale per le somme corrisposte per APE e per APES.
ARTICOLO 18
Ai fini del presente regolamento per data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dalla Cassa edile si rendono liquidi ed esigibili, si intende convenzionalmente a quella di cui al precedente art. 16,1.
ARTICOLO 19
Il pagamento anticipato delle somme accantonate o un acconto sulle medesime può aver luogo, a domanda degli aventi diritto, soltanto nei seguenti casi:
quando l’iscritto diventa imprenditore;
quando l’iscritto abbandona il settore edile;
in caso di rientro definitivo al paese di origine dell’iscritto licenziato o dimesso che non sia cittadino italiano;
in caso di trasferimento definitivo dell’iscritto in altra provincia;
in caso di morte dell’iscritto;
in caso di chiamata alle armi per il servizio di leva;
in caso di matrimonio;
in caso di nascita di figli.
Non si dà luogo agli anticipi o acconti richiesti nel mese precedente a quelli in cui vengono effettuate le liquidazioni ordinarie.
Per ogni singolo caso dovrà essere presentata la documentazione richiesta dalla Cassa edile.
ARTICOLO 20
Gestione della percentuale per ferie, gratifica natalizia e delle altre entrate della Cassa edile
Gestione della percentuale per ferie, gratifica natalizia e delle altre entrate della Cassa edile
Il Comitato di gestione della Cassa edile provvederà alla gestione della percentuale per ferie e gratifica natalizia separatamente da quella dei fondi destinati al funzionamento della Cassa stessa ed alla assistenza e previdenza.
Per quanto riguarda la gestione del fondo per l’anzianità professionale edile, la Cassa si atterrà a quanto previsto dal regolamento nazionale e dagli altri accordi nazionali relativi.
ARTICOLO 21
Tutti gli importi erogati ai lavoratori iscritti che, per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro 90 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, saranno accantonati in apposito conto sino al termine di prescrizione previsto dalla legge.
Trascorso quest’ultimo termine, gli importi stessi sono incassati dalla Cassa edile, ovvero, se trattasi di importi APE, sono riversati a tale fondo.
ARTICOLO 22
Gestione dei fondi incassati per contributi della formazione professionale
Per la rendicontazione delle somme incassate per la formazione professionale e per i relativi versamenti valgono le convenzioni con la Scuola edile lucchese e con il CPT Lucca.
ARTICOLO 23
Prestazioni, assistenze e sussidi della Cassa edile
Il Comitato di gestione, compatibilmente con le disponibilità economiche e, comunque, per un importo almeno pari allo 0,60% nell’ambito del contributo di cui all’art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro delibererà le seguenti forme di assistenza nei confronti dei lavoratori iscritti e forme di sussidio nei confronti dei familiari conviventi e a carico nonché di figli a carico, anche in forme definite in via sperimentale:
a) assicurazione a favore dell’iscritto o dei superstiti conviventi a carico per invalidità permanente o morte, a causa di infortunio professionale ed extra-professionale, estesa agli imprenditori;
b) integrazione delle spese sostenute per lenti oculistiche, protesi e cure dentarie;
c) contributi scolastici;
d) premi di ingresso;
e) premio matrimoniale;
f) erogazione di assistenze e sussidi straordinari per fatti o eventi estranei alla volontà dei destinatari.
Per quanto riguarda l’assistenza sub a) si rimanda a quanto riportato nell’allegato A).
Per quanto riguarda l’assistenza sub b) si rimanda a quanto previsto nell’allegato B).
A far data dal 1° ottobre 2006 e per un periodo di sperimentazione triennale, la Cassa edile lucchese effettuerà a favore dei lavoratori regolarmente iscritti, una assistenza economica corrispondente all’applicazione del coefficiente 1 sugli elementi della retribuzione cui al punto 3) dell’art. 24 del C.c.n.l. per i giorni di carenza di cui alla vigente normativa sul trattamento di malattia, indipendentemente dalla durata della malattia stessa.
Per il controllo della corretta esecuzione degli interventi di assistenza o sussidio, il lavoratore e/o la Cassa edile lucchese potranno richiedere visite di controllo.
Per quanto riguarda le assistenze sub c) d) ed e) si rimanda a quanto riportato nell’allegato C.
Gli importi delle singole assistenze sono erogati dal Comitato di presidenza nei limiti previsti dal Comitato di gestione e su delega del medesimo; per le assistenze sub f) la delega è annuale.
ARTICOLO 24
Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto della Cassa edile lucchese possono fruire delle assistenze e dei sussidi della Cassa edile previste all’articolo precedente soltanto gli operai iscritti e i loro familiari conviventi e a carico nonché i figli a carico, purché per gli iscritti risultino regolarmente versati tutti i contributi di cui all’articolo 5 del presente regolamento per un periodo di almeno centocinquanta giornate lavorative nei 15 mesi precedenti l’evento, corrispondenti a milleduecento ore di effettivo lavoro ordinario prestato, salvo per quanto previsto a proposito dell’assistenza di cui alla lettera a) ed f) dell’articolo 23.
In via sperimentale, dal 1° ottobre 2006 e per un periodo di sperimentazione triennale, i requisiti di cui sopra sono sospesi e le assistenze, salvo quelle di cui alla lettera a), d) ed f) dell’art. 23, saranno erogate seguendo i criteri contrattualmente previsti per la integrazione di malattia, salvo che la liquidazione delle assistenze avverrà dopo tre mesi di lavoro dalla richiesta, nei casi in cui non sussistano i requisiti contrattuali per la integrazione piena.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, l’entità della prestazione è riproporzionata in base all’orario di lavoro, salvo che per i lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/1999.
ARTICOLO 25
Per ottenere le assistenze e i sussidi dalla Cassa edile in una qualsiasi delle forme previste all’articolo 23, salvo per quella di cui alla lettera d) dell’articolo stesso, gli operai dovranno compilare apposita domanda su modello predisposto dagli uffici della Cassa edile approvato dal Comitato di gestione dell’Ente, corredata della documentazione richiesta a seconda dei casi o di dichiarazione di responsabilità debitamente sottoscritta, da presentare, a pena decadenza, entro 90 giorni dall’evento, salvo diversa disposizione.
La Cassa edile definirà un regolamentazione per la gestione delle pratiche di assistenza e sussidio, prevedendo altresì il rilascio di specifica autorizzazione da parte dell’interessato per l’effettuazione delle verifiche previste all’articolo 23 agli effetti dell’assistenza sub b). Il lavoratore nei confronti del quale, a seguito di tali verifiche, fosse accertata una falsa dichiarazione che comporti una erogazione in tutto o in parte non dovuta, sarà soggetto al recupero delle somme indebitamente percepite e non potrà godere di assistenze e di sussidi per i successivi cinque anni.
Le assistenze e i sussidi saranno disposti di norma con cadenza mensile nel senso che le richieste di assistenza e sussidio presentate in ciascun mese saranno evase, ove corredate da tutta la documentazione occorrente, entro la fine del mese successivo.
Nelle more di approvazione del bilancio di previsione sono ammissibili erogazioni mensili di importo non superiore a 1/12 del precedente bilancio di previsione approvato, fatta eccezione per le assistenze di cui al punto c) dell’art. 23, e comunque fino ad un massimo di 6/12.
ARTICOLO 26
Qualsiasi forma di assistenza o di sussidio è sospesa durante i periodi di mancata prestazione di lavoro da parte dell’operaio non derivante da malattia o da infortunio.
Mancando il requisito dell’iscrizione all’atto dell’erogazione, la domanda rimane in sospeso per un periodo massimo di tre mesi; qualora, nel frattempo, l’operaio rientri al lavoro la domanda sarà definita. La Cassa edile scriverà all’interessato comunicando detta mancanza di requisito.
Qualsiasi forma di assistenza e sussidio deve essere sospesa nei confronti di coloro che non abbiano inviato la domanda di iscrizione.
ARTICOLO 27
Tutte le assistenze e i sussidi date in qualsiasi forma agli operai e ai loro familiari devono essere registrati nelle schede contabili dei singoli operai beneficiari, precisando la causa dell’erogazione.
In sede di predisposizione del bilancio il Comitato di presidenza riferirà al Comitato di gestione sulle assistenze erogate nell’esercizio finanziario di riferimento, in forma sintetica per quanto riguarda le varie assistenze e in forma dettagliata per quanto riguarda l’assistenza sub f).
ARTICOLO 28
Con effetto dalla data di approvazione del presente regolamento sono annullate tutte le disposizioni precedenti sulle stesse materie.
Quanto non previsto nel presente regolamento potrà essere provvisoriamente disciplinato con delibera del Comitato di gestione.
ALLEGATO A)
ASSISTENZE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI CASSA EDILE LUCCHESE per i lavoratori e gli imprenditori iscritti
Somme assicurate pro capite:
| 1) MORTE: infortunio professionale | EURO | 5.000,00 |
| MORTE: infortunio extra-professionale | EURO | 17.000,00 |
| | |  |
| 2) INVALIDITA' PERMANENTE: infortunio professionale | EURO | 10.000,00 |
| INVALIDITA' PERMANENTE: infortunio extra-professionale | EURO | 30.000,00 |
con franchigia relativa del 3% eliminata se grado di invalidità superiore al 10%
Condizioni particolari:
Le garanzie sono operanti dal 1° dicembre dell’anno 2002; per i nuovi iscritti varranno dal giorno d'assunzione da parte di Azienda aderente alla nostra Cassa edile; per tutti cessano quindici giorni dopo il licenziamento o le dimissioni dall'azienda;
Per usufruire delle condizioni di polizza l'operaio deve avere inviato il modulo della domanda di iscrizione completa di tutti i dati richiesti e quello per l'autorizzazione all'acquisizione dei dati sensibili, prevista dalla D.Lgs. n. 196/2003 entrambi regolarmente sottoscritti.
Premesso che in tutti i casi deve essere allegata la copia del certificato medico emesso dal pronto soccorso o dal medico curante e/o istituto di cura, gli interessati sono invitati a richiedere alla Cassa edile, anche telefonicamente, per ogni singolo caso, la documentazione occorrente per l'istruzione della pratica.
Per quanto riguarda le Aziende individuali, salvo diversa indicazione scritta, è assicurato automaticamente il titolare dell’Azienda. Per le altre deve essere comunicato, alla Cassa edile, con lettera raccomandata, un solo nominativo prescelto (titolare o responsabile). L’assicurazione ha inizio dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata e cessa alle ore 24 dalla eventuale cancellazione.
Per quanto concerne le nuove imprese iscritte, qualora ricorrano gli estremi sopra detti, l’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui sarà accesa l’iscrizione.
ALLEGATO B)
Integrazione delle spese sostenute per lenti oculistiche, protesi e cure dentarie
Lenti oculistiche:
50% per il lavoratore e 25% per il familiare, tetto annuo massimo Euro 100,00
Estrazioni dentarie:
Euro 35,00 a estrazione per il lavoratore e Euro 18,00 per il familiare
Cure:
50% per il lavoratore e 25% per il familiare, tetto annuo massimo a persona Euro 300,00 dietro presentazione di fattura o ricevuta
Apparecchi dentari:
50% per il lavoratore e 25% per il familiare, tetto annuo massimo a persona Euro 400,00 dietro presentazione di fattura o ricevuta
Protesi mobili:
50% per il lavoratore e 25% per il familiare, tetto annuo massimo a persona Euro 850,00 dietro presentazione di fattura o ricevuta
Protesi fisse:
50% per il lavoratore e 25% per il familiare, tetto annuo massimo a persona Euro 1.700,00 dietro presentazione di fattura o ricevuta
Per avere diritto alle prestazioni dentistiche, diverse dalle estrazioni, occorre allegare alla richiesta di rimborso una radiografia panoramica che attesti la situazione preesistente agli interventi di cura e protesi; qualora tale radiografia non fosse disponibile, deve essere fatta compilare e sottoscrivere dal medico la scheda tecnica riportata sul retro della domanda di assistenza.
ALLEGATO C)
Contributi scolastici
Integrazione del costo medio dei libri di testo per scuole medie inferiori e superiori, nella misura del 70% del costo stesso documentato dalla lista dei libri relativa all’anno di iscrizione e dal certificato di iscrizione, per tutto il periodo del corso di studi, esclusi gli anni ripetuti.
Integrazione del 70% della tassa universitaria di iscrizione, per tutta la durata legale del corso di laurea, nei limiti di tre anni, a condizione di aver sostenuto almeno la metà degli esami del piano di studi.
Premi di ingresso
Premio agli allievi dei corsi di formazione professionale di mestiere della Scuola edile lucchese, su segnalazione della stessa di conclusione con esito positivo del corso Euro 250,00
Premio di primo ingresso per lavoratori provenienti da corsi di formazione professionale di mestiere della Scuola edile lucchese, che possono vantare n.750 ore APE, regolarmente denunciate e versate, Euro 250,00
inoltre, al raggiungimento di n. 1500 ore APE, regolarmente denunciate e versate Euro 500,00
Premio di ingresso per gli apprendisti operai che hanno regolarmente frequentato i corsi di insegnamento complementare gestiti dalla Scuola edile lucchese, al raggiungimento di n.1500 ore APE, regolarmente denunciate e versate Euro 500,00
Premio matrimoniale
Erogazione una tantum in caso di matrimonio dei lavoratori iscritti Euro 250,00 |