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| Statuto |
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DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
ART. 1 - E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile, un Consorzio con attività esterna fra le seguenti imprese edili aderenti all'Associazione degli industriali della provincia di Lucca:
- Bicicchi Felice S.r.l.
- Cipriano Costruzioni S.p.A.
- Del Debbio S.p.A.
- Costruzioni Edil-Ston S.r.l.
- Impresa Giacchini Giuseppe S.r.l.
- Impresa Guidi Gino S.p.A.
- Luciani S.p.A.
- MA-CO S.r.l.
- Puccetti S.p.A.
- Impresa Costruzioni Salvadorini S.r.l.
- Varia Costruzioni S.r.l.
Rappresentanti dell'Associazione possono partecipare ai lavori di tutti gli organismi del Consorzio come osservatori.
Con deliberazione dell'Assemblea, potranno essere ammesse al Consorzio anche altre imprese edili, purché aderenti all'Associazione degli industriali della provincia di Lucca.
Il Consorzio è denominato Serchio 2000.
ART. 2 - Il Consorzio ha come scopo quello di regolamentare l'attività delle imprese ad esso aderenti, anche attraverso la gestione unitaria
delle iniziative, nell'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico relative al Progetto Serchio, intendendosi per Progetto Serchio non solamente i lavori inerenti il bacino regionale pilota ex art. 30 legge 18 maggio 1989 n. 183, ma anche, sempre nell’ambito del bacino del Serchio o della provincia di Lucca:
a - interventi di infrastrutturazione territoriale;
b - iniziative immobiliari con caratteristiche particolari;
c - realizzazione di parchi urbani;
d - gestione o partecipazione alla gestione in combinazioni pubblico-privato di servizi pubblici;
e - gestione o partecipazione alla gestione in combinazioni pubblico-privato di servizi ambientali;
f - gestione o partecipazione alla gestione in combinazioni pubblico-privato di discariche di inerti;
g - interventi localizzati di bonifica ambientale;
h - operazioni di bonifica di cave dismesse anche ai fini sub f e c;
i - iniziative di project financing;
l - gestione, a vantaggio delle imprese consorziate, di servizi con particolare riferimento a: progettazione di operazioni complesse, approvvigionamento di macchinari e/o materiali speciali, costruzione e controllo sistemi di qualità.
A tal fine potrà anche dar luogo ad intese con altre imprese o consorzi o associazioni di imprese.
Per raggiungere lo scopo sociale, il Consorzio potrà trattare con le autorità amministrative di ogni ordine e grado e con privati, predisporre gli strumenti per le progettazioni, conferendo incarichi tecnici e legali in ordine alle iniziative di cui sopra.
Nelle trattative sopra indicate il Consorzio rappresenterà le imprese ad esso aderenti e potrà, in nome e per conto delle stesse, concordare appalti, concessioni o qualsiasi altra forma di affidamento di esecuzione e/o esecuzione e gestione di opere pubbliche o di interesse pubblico del Progetto Serchio.
L'esecuzione dei lavori avverrà da parte delle singole imprese consorziate, sia individualmente che riunite in associazioni temporanee, secondo la legislazione vigente. Un regolamento interno del consorzio regolerà l'assegnazione dei lavori alle singole imprese.
Le imprese socie del Consorzio potranno altresì affidare al Consorzio lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive lavorazioni.
ART. 3 - Il Consorzio ha sede, presso la sede dell’Associazione degli industriali della provincia di Lucca in Lucca, Piazza Bernardini, Palazzo Bernardini.
L’Assemblea potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, rappresentanze, sedi secondarie, comunque denominate.
ART. 4 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con il consorzio, è quello risultante dal libro soci.
ART. 5 - La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2014 e può essere prorogata su deliberazione dell’assemblea dei soci.
FONDO CONSORTILE
ART. 6 - E' costituito un fondo consortile di Euro 46.481,12.= (quarantaseimilaquattrocentoottantuno/dodici) rappresentato dai contributi versati dai soci in misura eguale fra loro.
Nel caso di ammissione di altri soci, il fondo consortile viene aumentato per l'apporto dei contributi dei nuovi soci nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea dei consorziati.
Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo.
L'Assemblea dei consorziati può decidere, in. base a formale deliberazione, che i soci versino al Consorzio, in proporzione alle rispettive partecipazioni al fondo sociale somme, in conto contributi, che saranno infruttifere di interessi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.
ART. 7 - Le quote di partecipazione al Consorzio sono attribuite alle singole imprese e non sono trasferibili.
Nell'Assemblea le imprese sono rappresentate con voto proporzionale alla partecipazione al fondo consortile.
ORGANI DEL CONSORZIO
ART. 8 - Gli organi del Consorzio sono:
- l’Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente.
ART. 9 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio convocata dal Consiglio direttivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
ART. 10 - Le Assemblee sono convocate mediante avviso inviato a tutti i consorziati, risultanti dal libro dei soci ed all’indirizzo ivi indicato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Le Assemblee anche non convocate come sopra saranno tuttavia valide qualora siano presenti o rappresentati tutti i consorziati.
ART. 11 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta, rispettato il disposto dell'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.
ART. 12 - L'Assemblea presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consorzio o dal membro presente più anziano del Consiglio direttivo; in assenza di membri del Consiglio gli intervenuti designano il Presidente.
ART. 13 - Il Presidente dell'Assemblea assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.
ART. 14 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del fondo consortile.
Le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del Consorzio sono prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del fondo consortile.
Le deliberazioni di cui al comma precedente non assunte per mancato raggiungimento del quorum previsto se riproposte in una successiva Assemblea potranno essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La nomina alle cariche sociali, se non avviene per unanime acclamazione, si fa per alzata di mano e a maggioranza relativa.
ART. 15 - Modifiche del presente statuto, che rappresenta il contratto consortile, possono essere adottate solo da una Assemblea straordinaria appositamente convocata. Per la validità di tale Assemblea è necessaria la presenza di tanti consorziati che rappresentino i tre quarti del fondo consortile e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino i due terzi del fondo consortile.
Il consorziato assente o dissenziente ha diritto di recesso, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Presidente del Consorzio entro quindici giorni dalla data della delibera dell’assemblea o da quella della sua conoscenza. A tal fine, a cura del Presidente del Consorzio, sarà notificato ai soci assenti il testo della delibera assembleare.
ART. 16 - Il Consorzio amministrato da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, eletti dall’assemblea alla quale spetta di determinarne il numero.
Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Spetta all'Assemblea determinare la durata dell'ufficio dei componenti il Consiglio direttivo.
ART. 17 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con propria deliberazione; gli amministratori cosi nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
Gli amministratori nominati da detta assemblea durano in carica per tutto il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
Tuttavia se per dimissioni o per altra causa viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio.
ART. 18 - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, essi rimangono in carica per tutta La durata del mandato di amministratore.
In loro assenza la riunione è presieduta dall’amministratore presente più anziano di età.
ART. 19 - Il Consiglio si raduna, sia presso la sede della società sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 3 dei suoi componenti.
ART. 20 - Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore o a mezzo telegramma, telex o telefax, spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato con telegramma, telx o telefax da spedirsi ameno 48 ore prima.
ART. 21 - Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
In mancanza di convocazione, per la validità delle riunioni del Consiglio, si richiede la presenza di tutti i suoi membri.
ART. 22 - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.
Il Presidente su delega del Consiglio direttivo può nominare direttori e procuratori speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
Il Consiglio direttivo, nell’ambito dell'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di amministratore delegato, determinando i limiti della delega.
ART. 23 - La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio in qualunque sede e grado di giurisdizione, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti munendoli dei relativi poteri, spetta al Presidente o al Vice Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.
BILANCI
ART. 24 - Il Consorzio agisce senza scopo di lucro nell'esclusivo interesse delle imprese consorziate.
Gli eventuali avanzi di amministrazione di ciascun esercizio eccedenti la percentuale del 5% del fondo consortile saranno utilizzati per ridurre i contributi consortili dell’anno successivo ovvero saranno passati anch’essi a riserva straordinaria, con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
ART. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. E' obbligatorio il raggiungimento del pareggio.
ART. 26 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige la situazione patrimoniale, così come previsto dall'art. 2615bis c.c, da sottoporre, corredata dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
OBBLIGHI DEI SOCI
ART. 27 - Le imprese socie del Consorzio attraverso la partecipazione ad esso conferiscono allo stesso il potere di rappresentanza nei confronti di tutte le pubbliche Amministrazioni ai fini di concordare con esse la concessione a trattativa privata dell'esecuzione e/o dell'esecuzione e gestione di opere pubbliche relative al Progetto Serchio, come definito al precedente art. 2. E' vietato pertanto alle singole imprese di costituire direttamente rapporti di questo tipo.
Le singole imprese e le imprese nelle quali le stesse abbiano una partecipazione significativa sono vincolate a non partecipare singolarmente o con altre imprese a trattative, gare, licitazioni ed appalti, pubblici o privati del Progetto Serchio, ai quali il Consorzio abbia stabilito di partecipare direttamente.
ART. 28 - Le imprese socie sono tenute a versare annualmente un contributo per il funzionamento del Consorzio proporzionale alla quota del fondo consortile versato, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo. Il Consorzio, nel caso in cui svolga attività nell’interesse esclusivo di una o di alcune delle imprese consorziate, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per tale attività.
ART. 29 - I consorziati che non rispettano gli obblighi assunti attraverso la partecipazione al Consorzio potranno essere esclusi dal Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea, presa col voto favorevole di tanti soci quanti rappresentano i due terzi del fondo consortile.
i consorziati possono recedere dal Consorzio qualora ricorrano giustificati motivi che dovranno essere constatati dal consiglio direttivo. A tal fine il recesso ed i giustificati motivi dovranno essere comunicati al consiglio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Al recesso consegue da parte del recedente la rifusione, al Consorzio, delle spese conseguenti ad impegni già deliberati, salvo restando per il consorzio il diritto al risarcimento del danno.
Per i danni provocati agli altri consorziati il socio è tenuto al risarcimento del danno; tale danno sarà insindacabilmente determinato dal Collegio arbitrale di cui all'art. 33 su richiesta che il Consiglio direttivo è obbligato a formulare tempestivamente; il Consiglio direttivo è altresì obbligato a far eseguire immediatamente il lodo arbitrale.
Il consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio decade automaticamente e deve essere sollecitamente escluso con deliberazione del Consiglio direttivo da comunicare alla successiva Assemblea ordinaria per la ratifica.
ART. 30 - Nel caso di recesso, esclusione o decadenza di un socio, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quello degli altri, senza alcun diritto di rimborso per il socio escluso, receduto o decaduto salvo che il recesso non costituisca esercizio del diritto di cui all'art. 15; in questo caso il socio receduto ha diritto al rimborso della quota consortile secondo le risultanze dell’ultima situazione patrimoniale.
ART. 31 - L'ammissione al Consorzio fatta con domanda scritta dell'impresa interessata diretta al Consiglio direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integrità.
La domanda, dovrà contenere l’esatta denominazione dell'impresa, la sua sede legale e le generalità del legale rappresentante; essa dovrà essere corredata dal certificato della Camera di commercio, certificato di iscrizione all'Associazione degli industriali della provincia di Lucca, certificato di iscrizione alla Cassa edile lucchese, attestazione SOA, certificati penali nonchè da una dichiarazione di responsabilità, verificabile, sul pieno adempimento di tutti gli obblighi contributivi nei confronti della Associazione degli industriali e dell'ANCE, della Cassa edile, degli istituti previdenziali e assistenziali e sulla inesistenza di procedure concorsuali in atto.
Sulla domanda di ammissione delibera l'assemblea e per l'accoglimento della domanda necessario il voto favorevole di due terzi dei consorziati.
La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.
Il nuovo consorziato entro quindici giorni dalla richiesta dovrà versare l’importo del contributo al fondo consortile stabilito ai sensi dell'art. 6 e del contributo annuale stabilito ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto.
SCIOGLIMENTO
ART. 32 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
CLAUSOLA ARBITRALE
ART. 33 - Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra consorziati, tra loro nei confronti degli organi consortili, relativamente alla applicazione del presente Statuto, da patti complementari, dal Regolamento o dalle delibere consortili, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale irrituale di tre membri scelti tra persone estranee al Consorzio, con riferimento alla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Lucca.
Il Collegio dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dall'accettazione della nomina.
CLAUSOLA FINALE
ART. 34 - Per l’esecuzione e l’attuazione del contratto consortile vale l’apposito Regolamento interno già predisposto all’atto di costituzione del Consorzio.
Le eventuali modifiche del Regolamento dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria, ai sensi del 13 comma dell'art. 15 del presente Statuto. |
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