ARTICOLO 1
Costituzione della Scuola Edile Lucchese
sua denominazione e sede
In conformita' delle norme contenute nei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'Associazione nazionale costruttori edili - A.N.C.E. - L'Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL nonche' fra l'Associazione degli industriali della provincia di Lucca e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL della provincia di Lucca e' costituito, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, l'Ente scuola edile della provincia di Lucca, avente sede in provincia di Lucca, con la denominazione "Scuola edile lucchese", che, nel resto del presente Statuto, sara' citato semplicemente come l'Ente o la Scuola edile.
L'Ente non ha scopo di lucro.
L'Ente e' lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra ANCE, Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL nonche' l'Associazione industriali di Lucca e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Lucca.
Eventuali pattuizioni assunte da una o piu' Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti dell'Ente.
ARTICOLO 2
Partecipazione al sistema formativo edile
L'Ente fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dal Formedil nazionale e dalle sue articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente Statuto.
ARTICOLO 3
Scopi
L'Ente ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri, secondo le esigenze del mercato del lavoro, con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
In particolare le attivita' di formazione saranno rivolte a:
giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
giovani neo diplomati e neo laureati o studenti di istituti tecnici;
giovani titolari di contratti di apprendistato (istruzioni complementare) o formazione-lavoro (formazione teorica) o aspiranti tali (insegnamento propedeutico);
personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili ed affini;
manodopera femminile, per facilitarne l'inserimento nel settore;
lavoratori in mobilita'.
L'Ente in collaborazione e coordinamento con il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro-CPT Lucca, organizza ed attua attivita' di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.
In particolare, in conformita' a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1 nonche' dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Associazioni territoriali medesime, tale formazione si rivolge a:
lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
lavoratori occupati;
tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
coordinatori in materia di sicurezza e salute e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficolta', non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente Scuola di cui al contratto collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.
L'Ente puo' sviluppare ogni attivita' di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonche' prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualita'; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attivita' formative specifiche su richiesta delle stesse L'attivita' dell'Ente viene svolta in conformita' con gli orientamenti del Formedil nazionale e delle sue articolazioni regionali.
ARTICOLO 4
Sede e durata
L'Ente ha sede in Castelnuovo Garfagnana - Via Azzi n. 44
La durata dell'Ente e' indeterminata nel tempo.
ARTICOLO 5
Rappresentanza legale
La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 6
Entrate
Le entrate dell'Ente sono costituite da:
contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Lucca versati dalle Aziende iscritte alla Cassa edile lucchese e riscosse da questa sulla base di apposita convenzione, con la quale viene affidato anche lo sviluppo delle elaborazioni meccanografiche della Scuola edile;
interessi attivi sui predetti contributi;
dalle sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalita' o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente.
ARTICOLO 7
Patrimonio sociale
Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprieta' dell'Ente;
dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.
ARTICOLO 8
Consiglio di amministrazione
a) Composizione
L'Ente e' retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:
- n. 6 dall'Associazione degli industriali della provincia di Lucca;
- n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Lucca.
Uno dei membri del Consiglio di amministrazione nominati dall'Associazione industriali di Lucca assumera' la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione medesima.
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumera', su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
b) Durata dell'incarico
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.
E' pero', data facolta' alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della data del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
c) Gratuita' delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite.
d) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
amministrare il contributo per la formazione professionale della provincia di Lucca ed il patrimonio dell'Ente;
provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite dell'Ente;
curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente statuto;
curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registi ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facolta' di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilita' anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere a costruire immobili;
promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.
stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente;
approvare, su proposta del Comitato di Presidenza il piano generale dell'attivita' dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attivita' formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sara' predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'esercizio; sara' portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale e regionale e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;
e) Convocazioni
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.
La convocazione del Consiglio di amministrazione e' fatta mediante avviso scritto da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potra' essere ridotto a due giorni.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore.
Il Direttore della Cassa edile lucchese ø invitato dal Presidente alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Scuola edile ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga opportuno e partecipa con voto consultivo alle riunioni attinenti l'attuazione della convenzione di cui al precedente art.6 e lo sviluppo delle diverse, eventuali contabilita'.
f) Deliberazioni
Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative ø necessaria la presenza di almeno meta piu' uno dei suoi componenti.
Ciascun membro a diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Quando il numero degli assenti del gruppo dei membri di parte industriale o di parte dei lavoratori ø pari o superiore alla differenza fra i voti favorevoli ed i voti contrari, la deliberazione ø sospesa e dovra' essere riproposta in una successiva riunione.
Dalle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale e' approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.
ARTICOLO 9
Presidente
Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 8, lett. b).
Spetta al Presidente di:
rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.
Il Presidente puo' delegare per iscritto le funzioni in parte, o integralmente in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati dall'Associazione industriali di Lucca.
ARTICOLO 10
Vice Presidente
Il Vicepresidente dura in carica un triennio, salvo quanto previsto dall'art. 8, lett. b).
Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Vicepresidente puo' delegare per iscritto le sue funzioni in parte, o integralmente in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
ARTICOLO 11
Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza e' costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.
ARTICOLO 12
Collegio dei Sindaci Revisori
a) Composizione
Il Collegio dei Sindaci Revisori e' composto di tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dall'Associazione degli industriali della provincia di Lucca uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in accordo tra loro ed il terzo che presiede il Collegio di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.
I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri collegiati o nell'istituendo albo dei revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti.
Il Presidente del Collegio deve essere scritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell'istituendo Albo dei revisori contabili.
b) Compensi
Ai Sindaci effettivi e' corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.
c) Durata
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
d) Attribuzioni
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarita' riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione ø fatta senza alcuna formalita' di procedura.
I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo ogni qual volta lo ritengano opportuno o siano invitati dal Presidente.
Peraltro, in considerazione del fatto che, sulla base di apposita convenzione, la Cassa edile lucchese provvede all'incasso delle entrate e cura diverse contabilita' della Scuola edile lucchese, si conviene che il Collegio sindacale di quest'ultima, nel rispetto delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a), c) e d), sia quello della Cassa edile lucchese.
ARTICOLO 13
Direttore
Il Direttore all'infuori del Consiglio di Amministrazione e' nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalita'.
Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vice Presidente ø responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; in particolare:
predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attivita' dell'Ente;
cura l'attuazione del piano generale dell'attivita' dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di Amministrazione;
cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con il Formedil nazionale e i Formedil regionali.
Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 14
Personale dell'Ente
L'assunzione del personale dell'Ente e' decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalita'.
Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente e' stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 15
Amministrazione
L'Amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.
I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere vistati dal Direttore e sottoscritti congiuntamente dal Presidente da el Vice Presidente.
Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalita' da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 16
Esercizi
L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1 ottobre di ciascun anno e termine al 30 settembre dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, in conformita' alle norme contrattuali, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.
Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite bilancio consuntivo e del bilancio preventivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione e' di competenza delle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato delle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformita' e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 8, nonche' al Formedil nazionale e ai Formedil regionali.
Nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.
ARTICOLO 17
Liquidazione
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonche' di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.
La messa in liquidazione dell'Ente e' disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere del Formedil.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o piu' liquidatori.
Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvedera', in difetto, il Presidente del Tribunale di Lucca.
Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovra' essere devoluto ad altra organizzazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organo di controllo di cui all'art.3,190 della legge 23 dicembre 1996 n.662.
ARTICOLO 18
Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e del Formedil nazionale. |